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La segnalazione dell'organo di controllo e del revisore nella crisi d'impresa

La segnalazione dell'organo di controllo è l'avviso scritto e motivato con cui sindaci e revisore legale comunicano all'organo amministrativo che ricorrono i presupposti per chiedere la composizione negoziata della crisi. È disciplinata dall'art. 25-octies del Codice della crisi, modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha incluso il revisore legale e fissato il criterio della tempestività.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20266 min di lettura

Chi fa la segnalazione dell'organo di controllo e quando

Il comma 1 dell'art. 25-octies del Codice della crisi pone l'obbligo su due soggetti: l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni. Prima delle modifiche del d.lgs. 136/2024 la norma parlava solo dell'organo di controllo; oggi la rubrica stessa indica entrambi. Per questo si parla anche di segnalazione del revisore legale nella crisi, accanto a quella dei sindaci.

I presupposti della segnalazione dell'organo di controllo

Il presupposto è la sussistenza delle condizioni dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Codice per presentare l'istanza di composizione negoziata dell'art. 17:

  • crisi: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
  • insolvenza: lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In concreto la conoscenza di questi presupposti nasce dal lavoro ordinario: verifiche periodiche, esame dei budget, scaduti verso fornitori e banche, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Forma e contenuto della segnalazione dell'organo di controllo

La legge fissa quattro requisiti. La segnalazione:

  1. è scritta e indirizzata all'organo amministrativo;
  2. è motivata, cioè indica i fatti e i dati da cui risulta la crisi o l'insolvenza;
  3. è trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione, come la posta elettronica certificata;
  4. fissa un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese.

Dopo la segnalazione, se l'imprenditore accede alla composizione negoziata, il comma 1 precisa che in pendenza delle trattative resta fermo il dovere di vigilanza dell'organo di controllo. La scelta di presentare l'istanza tramite la piattaforma telematica resta dell'imprenditore; l'organo di controllo non ha oggi un obbligo di segnalazione verso l'esterno.

Tempestività: i 60 giorni e la responsabilità

Il comma 2 lega l'obbligo di segnalazione dei sindaci e del revisore al regime di responsabilità. La segnalazione tempestiva all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. per i sindaci o dall'art. 15 del d.lgs. 39/2010 per il revisore.

La norma fissa anche un criterio oggettivo: la segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'organo di controllo o di revisione, delle condizioni di crisi dell'art. 2, comma 1, lettera a).

Per questo la data in cui l'organo ha avuto conoscenza della crisi va documentata con cura: un verbale di verifica, una mail con un report di tesoreria, una segnalazione di un creditore pubblico. Da quella data decorre il termine utile per una segnalazione certamente tempestiva.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L'art. 25-novies prevede che INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale se l'organo è collegiale, alcune esposizioni rilevanti, via PEC o raccomandata.

Creditore Esposizione segnalata
INPS ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e a 15.000 euro, per imprese con dipendenti; oltre 5.000 euro senza dipendenti
INAIL debito per premi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 euro
Agenzia delle entrate debito IVA scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e almeno al 10% del volume d'affari dell'anno precedente; in ogni caso se superiore a 20.000 euro
Agenzia delle entrate-Riscossione crediti affidati scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone, 500.000 per le altre società

Queste esposizioni sono anche uno dei segnali dell'art. 3, comma 4, del Codice. Quando una di queste comunicazioni arriva al presidente del collegio, è il momento di verificare se ricorrono i presupposti della segnalazione dell'art. 25-octies e di documentarlo.

Una traccia per la segnalazione dell'organo di controllo

Una struttura possibile, da adattare al caso e al modello in uso nello studio:

  1. Riferimenti: società, organo che segnala, data, richiamo all'art. 25-octies.
  2. Fatti: dati e documenti da cui emergono le condizioni di crisi o insolvenza, con le date di conoscenza.
  3. Valutazione: perché quei fatti integrano i presupposti dell'art. 2, comma 1, lettere a) o b).
  4. Richiesta: invito a riferire sulle iniziative intraprese, compresa la valutazione della composizione negoziata, entro un termine non superiore a trenta giorni.
  5. Seguito: impegno a proseguire la vigilanza e a verificare le risposte ricevute.

Come può aiutarti Next-OS

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Domande frequenti

Il revisore legale deve fare la segnalazione dell'art. 25-octies del Codice della crisi?

Sì. Dopo le modifiche del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 l'art. 25-octies del Codice della crisi prevede che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalino per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'istanza di composizione negoziata.

Entro quando la segnalazione dell'organo di controllo è tempestiva?

Il comma 2 dell'art. 25-octies prevede che la segnalazione sia in ogni caso considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'organo di controllo o di revisione, delle condizioni di crisi dell'art. 2, comma 1, lettera a). Oltre quel termine la tempestività va valutata caso per caso.

Cosa succede se gli amministratori non rispondono?

La norma chiede alla segnalazione di fissare un termine non superiore a trenta giorni per la risposta, ma non prevede oggi un obbligo di segnalazione esterna da parte dell'organo di controllo. Il collegio continua a vigilare e valuta gli strumenti che il codice civile gli attribuisce, documentando ogni passaggio nei verbali.

Fonti

  1. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, artt. 2, 3, 17, 25-octies e 25-novies (Normattiva)
  2. Codice civile, art. 2407 (Normattiva)
  3. D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 15 (MEF)

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